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Industry 5.0: Scopri le novità



Incentivo alla doppia transizione digitale ed energetica

Il piano Transizione 5.0 introduce un incentivo alla doppia transizione dei processi produttivi, quella digitale ed energetica, a fronte di nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025.

Potranno accedervi imprese di qualsiasi dimensione, forma giuridica, attività economica o localizzazione geografica. Il requisito di accesso al nuovo incentivo sarà quello di presentare un progetto di innovazione finalizzato a ridurre i consumi energetici di almeno il 3% (oppure in alternativa, i processi interessati dall’investimento almeno del 5%).

Inoltre, il progetto di innovazione dovrà essere focalizzato su beni strumentali materiali (macchine utensili, robot, magazzini automatizzati) e immateriali (software) tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica come definito dal piano Industria 4.0.

Se i requisiti base sopraccitati saranno rispettati, verranno inclusi anche gli investimenti in beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (ad esclusione delle biomasse) e le spese per la formazione in competenze per la transizione ecologica. Quest’ultime, in particolare, saranno ammesse solo entro il 10% dell’investimento complessivo, con un tetto a 300.000 euro e limitazione all’attività di formatori esterni all’azienda.

 

Le aliquote del piano Transizione 5.0

Le aliquote di base del credito d’imposta, quando l’investimento porta a una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:

  • 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 15% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento,

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Quando, invece, l’investimento porta ad ottenere una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano

  • 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 25% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

  • 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.




La doppia certificazione

Le imprese dovranno produrre una doppia certificazione, prima (ex ante) e dopo (ex post) aver effettuato l’investimento:

  • certificazione ex ante;

  • comunicazione ex ante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

  • una certificazione ex post;

  • comunicazione ex post al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Contenuto e modalità delle due comunicazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno illustrate nel futuro decreto attuativo. In generale, serviranno al Ministero per tenere conto delle risorse prenotate e utilizzate.

Infine sarà necessaria un’ultima certificazione a cura del revisore dei conti che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

 

Certificazioni ex ante e ex post

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente, professionista da reperire tramite apposita lista, che sarà disposta dal futuro decreto attuativo.

  • Ex ante : deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4 (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).

  • Ex post: attesterà l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, anche l’interconnessione dovrà far parte di questa certificazione, indipendentemente dal valore dei beni (non basterà l’auto-dichiarazione sotto i 300.000 euro come avviene nel piano Transizione 4.0).

In ultimo, solo le piccole e medie imprese potranno aggiungere al credito d’imposta anche le spese sostenute per la certificazione fino a un massimo di 10.000 euro.

 

Transizione 4.0, continuità con la 5.0

Per le imprese che non raggiungeranno gli obiettivi di efficienza energetica potranno comunque continuare a beneficiare degli attuali incentivi del piano Transizione 4.0. Il tutto solamente nel caso di acquisto di beni tecnologicamente avanzati funzionali alla digitalizzazione.

Infatti, il piano Transizione 4.0 continuerà ad essere operativo per investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025 (con estensione ai beni consegnati entro il 30 giugno 2026 a patto di aver versato entro l’anno precedente un acconto di almeno il 20% al venditore).


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